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Bonus pubblicità 2021, domanda dal 1° settembre per l’accesso al credito d’imposta

31 agosto 2021
Bonus pubblicità 2021, domanda dal 1° settembre per l’accesso al credito d’imposta

Per effetto delle novità introdotte dal decreto Sostegni bis e confermate in sede di conversione, si riapre la finestra per le domande di accesso al bonus pubblicità, che potranno essere inviate entro la scadenza del 30 settembre 2021. Per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali, così come su emittenti radio-televisive, il credito d’imposta sarà riconosciuto nella misura del 50% della somma sostenuta. Il regime derogatorio introdotto nel 2020 è stato esteso anche alle annualità 2021 e 2022, ampliando i vantaggi dell’incentivo per il settore dell’editoria e dell’advertising. Il bonus pubblicità non sarà quindi calcolato sull’investimento incrementale, bensì sul totale della somma spesa, nel rispetto del limite fissato a 90 milioni di euro per l’anno 2021.

Bonus pubblicità 2021, nuova finestra per fare domanda dal 1° al 30 settembre

Il requisito dell’incremento nell’investimento effettuato, pari almeno all’1% rispetto all’anno precedente, viene meno anche per il bonus pubblicità relativo al 2021 e al 2022. La novità è stata introdotta dal decreto Sostegni bis e, in parallelo, è stata prevista una nuova finestra temporale per l’invio delle domande. Per l’accesso al credito d’imposta si potrà fare domanda dal 1° settembre e fino alla scadenza del 30 settembre. Sarà in ogni caso possibile sostituire la comunicazione di prenotazione già inviata entro la precedente scadenza di fine marzo, trasmettendo una nuova domanda telematica entro il 30 settembre 2021. In ogni caso, anche per le domande già trasmesse verranno adottati i nuovi parametri di calcolo.

L’eliminazione del requisito incrementale amplia le possibilità di accedere al bonus pubblicità, ma non è l’unica novità introdotta. Dopo le modifiche previste dalla Legge di Bilancio 2021, che aveva fissato nella misura del 50% il credito d’imposta spettante per gli investimenti sulla stampa, l’articolo 67 comma 10 del decreto legge n. 76/2021 ha uniformato le regole di calcolo anche per gli investimenti su radio e TV.

Per il 2021 e per il 2022 il bonus pubblicità, sia per gli investimenti effettuati su giornali (anche online) che su emittenti radio televisive, sarà pari al 50% del valore dell’investimento effettuato. In vista dell’imminente apertura del canale per l’invio della domanda di accesso al bonus pubblicità 2021 è quindi bene riepilogare le novità. Come indicato dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria:

- ai fini della determinazione del bonus spettante, la base di calcolo del credito d’imposta non sarà più il valore incrementale dell’investimento programmato e realizzato nel corso dell’anno, ma l’importo dell’intero investimento programmato ed effettuato;
- la percentuale del bonus pubblicità è stabilita nella misura unica del 50%, sia per gli investimenti sulla stampa che per quelli su radio e TV.

Per la copertura finanziaria dell’agevolazione sono stanziati un totale di 90 milioni di euro annui, di cui 65 milioni saranno riservati agli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche online, e 25 milioni agli investimenti su emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Bonus pubblicità 2021, le due fasi per l’invio della domanda

L’agevolazione è rivolta ad imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali che investono in campagne pubblicitarie sulla stampa, radio o televisione. Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore Responsabile.

Chi intende beneficiare del credito d’imposta del 50 per cento deve presentare due distinte domande:

1. la prima, nel periodo dal 1° settembre al 30 settembre, è la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” , con la quale vengono indicati i dati degli investimenti già effettuati o che si intendono effettuare nel corso dell’anno;
2. la seconda, dal 1° al 31 gennaio del l’anno successivo a quello di riferimento, è la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” , da utilizzare per l’appunto per indicare che gli investimenti inseriti nella Comunicazione sono stati effettivamente effettuati.

A conclusione del procedimento per l’accesso al credito d’imposta, la palla passa nelle mani del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria: nel rispetto del limite di spesa, pari a 90 milioni per il 2021, viene rese noto l’elenco degli ammessi e l’importo del bonus pubblicità effettivamente riconosciuto, da utilizzare in compensazione mediante il modello F24.

Fonte: Informazione Fiscale 

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